Art. 3

In vigore dal 13 mar 2013
La STI si applica a tutto il nuovo materiale rotabile — carri merci del sistema ferroviario dell’Unione europea, tenendo conto della sezione 7 dell’allegato. La STI di cui all’allegato si applica inoltre al materiale rotabile — carri merci esistente: a) quando è ristrutturato o rinnovato in conformità all’articolo 20 della direttiva 2008/57/CE; oppure b) in relazione a disposizioni specifiche, quali la tracciabilità degli assi di cui al punto 4.2.3.6.4 e il piano di manutenzione di cui al punto 4.5.3. Il campo di applicazione dettagliato del presente regolamento è illustrato nel capitolo 2 dell’allegato.
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