Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 18 feb 2013
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento fissa le specifiche per l'etichettatura energetica e la comunicazione di informazioni supplementari sul prodotto relativamente agli scaldacqua aventi una potenza termica nominale ≤ 70 kW, ai serbatoi per l'acqua calda aventi un volume utile ≤ 500 litri e agli insiemi composti da scaldacqua ≤ 70 kW e dispositivo solare. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) agli scaldacqua appositamente progettati per essere alimentati a combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente con biomassa; b) agli scaldacqua alimentati a combustibili solidi; c) agli scaldacqua che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4); d) agli apparecchi di riscaldamento misti definiti dall' del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione (5); e) agli scaldacqua che non soddisfano almeno il profilo di carico con l'energia di riferimento minima, come indicato all'allegato VII, tabella 3; f) agli scaldacqua progettati per la sola preparazione di bevande calde e/o alimenti.
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