Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 18 feb 2013
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento fissa le specifiche per l'etichettatura energetica e la comunicazione di informazioni supplementari sul prodotto relativamente agli scaldacqua aventi una potenza termica nominale ≤ 70 kW, ai serbatoi per l'acqua calda aventi un volume utile ≤ 500 litri e agli insiemi composti da scaldacqua ≤ 70 kW e dispositivo solare.
2. Il presente regolamento non si applica:
a)
agli scaldacqua appositamente progettati per essere alimentati a combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente con biomassa;
b)
agli scaldacqua alimentati a combustibili solidi;
c)
agli scaldacqua che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
d)
agli apparecchi di riscaldamento misti definiti dall' del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione (5);
e)
agli scaldacqua che non soddisfano almeno il profilo di carico con l'energia di riferimento minima, come indicato all'allegato VII, tabella 3;
f)
agli scaldacqua progettati per la sola preparazione di bevande calde e/o alimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2013:812:oj#art-1