Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 feb 2013
Definizioni Oltre alle definizioni di cui all’ della direttiva 2010/30/UE, ai fini del presente regolamento s’intende per: 1) «scaldacqua», un dispositivo a) collegato a una fornitura esterna di acqua potabile o per uso sanitario; b) che genera e trasferisce calore destinato all'acqua potabile o per uso sanitario a livelli di temperatura, quantitativi e flussi determinati durante intervalli definiti; c) munito di uno o più generatori di calore; 2) «generatore di calore», la parte di uno scaldacqua che genera calore avvalendosi di uno o più dei seguenti processi: a) combustione di combustibili fossili e/o da biomassa; b) uso dell'effetto Joule negli elementi riscaldanti di resistenza elettrica; c) cattura del calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o del calore disperso; 3) «potenza termica nominale», la potenza termica dichiarata dello scaldacqua nell'erogare acqua calda alle condizioni nominali standard, espressa in kW; 4) «volume utile» (V), il volume nominale di un serbatoio per l'acqua calda, espresso in litri; 5) «condizioni nominali standard», le condizioni di funzionamento di uno scaldacqua per stabilire la potenza termica nominale, l'efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua, il livello di potenza sonora e, per i serbatoi per l'acqua calda, le condizioni per determinarne la dispersione; 6) «biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 7) «combustibile da biomassa», un combustibile gassoso o liquido prodotto a partire da biomassa; 8) «combustibile fossile», un combustibile gassoso o liquido di origine fossile; 9) «serbatoio per l'acqua calda», un dispositivo per immagazzinare acqua calda destinata a fini sanitari e/o di riscaldamento d'ambiente, ivi compresi eventuali additivi, privo di generatore di calore fatta eventualmente eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione; 10) «elemento riscaldante ausiliario a immersione», una resistenza elettrica che sfrutta l'effetto Joule, che costituisce parte di un serbatoio per l'acqua calda e che genera calore solo quando la fonte esterna è interrotta (compresi i periodi di manutenzione) o fuori servizio, o che costituisce parte di un serbatoio per l'acqua calda da energia solare e fornisce calore quando la fonte solare di calore non è sufficiente a soddisfare i livelli richiesti di confort; 11) «dispositivo solare», un sistema esclusivamente solare, un collettore solare, un serbatoio per l'acqua calda da energia solare o una pompa del circuito del collettore, commercializzato separatamente; 12) «sistema esclusivamente solare», un dispositivo munito di uno o più collettori solari e serbatoi per l'acqua calda da energia solare ed eventuali pompe del circuito del collettore nonché altre parti, commercializzato come singola unità e privo di generatori di calore, fatta eventualmente eccezione per uno o più elementi riscaldanti ausiliari a immersione; 13) «insieme di scaldacqua e dispositivo solare», un insieme proposto all'utilizzatore finale contenente uno o più scaldacqua e uno o più dispositivi solari; 14) «efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua» (ηwh ), il rapporto fra l'energia utile erogata da uno scaldacqua o da un insieme di scaldacqua e dispositivo solare e l'energia necessaria alla sua generazione, espresso in %; 15) «livello di potenza sonora» (LWA ), il livello di potenza sonora ponderato A, all'interno e/o all'esterno, espresso in dB; 16) «dispersione» (S), il calore disperso da un serbatoio per l'acqua calda a determinate temperature di acqua e ambiente, espresso in W; 17) «scaldacqua a pompa di calore», uno scaldacqua che usa il calore ambientale proveniente da una fonte aerea, idrica o geotermica e/o il calore disperso per produrre calore. Ai fini degli allegati da II a IX, l'allegato I stabilisce definizioni supplementari.
Storico versioni

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