Art. 3

Responsabilità dei fornitori e calendario

In vigore dal 18 feb 2013
Responsabilità dei fornitori e calendario 1.   A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio scaldacqua, anche sotto forma d'insieme di scaldacqua e dispositivo solare, provvedono a che: a) ciascuno scaldacqua sia munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.1, se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1, dove: per gli scaldacqua a pompa di calore, l'etichetta stampata è presente almeno sull'imballaggio del generatore di calore; per gli scaldacqua destinati al'utilizzo in insiemi di scaldacqua e dispositivo solare, per ciascuno scaldacqua è presente una seconda etichetta conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 3; b) ciascuno scaldacqua sia munito della scheda di prodotto prevista all'allegato IV, punto 1, dove: per gli scaldacqua a pompa di calore, la scheda prodotto è presente almeno sull'imballaggio del generatore di calore; per gli scaldacqua destinati all'utilizzo in insiemi di scaldacqua e dispositivo solare, è presente una seconda scheda, come disposto all'allegato IV, punto 4; c) la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 1, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta; d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di scaldacqua che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello; e) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di scaldacqua che ne descrive i parametri tecnici specifici contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello. A decorrere dal 26 settembre 2017 ciascuno scaldacqua è munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 1.2, se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1, dove per gli scaldacqua a pompa di calore, l'etichetta stampata è presente almeno sull'imballaggio del generatore di calore. 2.   A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio scaldacqua provvedono a che: a) ciascun serbatoio per l'acqua calda sia munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2.1, se rientra nelle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, punto 2; b) sia presente una scheda di prodotto come indicato nell'allegato IV, punto 2; c) la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 2, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta; d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di serbatoio per l'acqua calda che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica per tale modello; e) qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico modello di serbatoio per l'acqua calda che ne descrive i parametri tecnici specifici includa un riferimento alla classe di efficienza energetica di tale modello. A decorrere dal 26 settembre 2017 ciascun serbatoio per l'acqua calda è munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 2.2, se rientra nelle classi di efficienza energetica di cui all'allegato II, punto 2. 3.   A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio dispositivi solari provvedono a che: a) sia presente una scheda di prodotto come indicato nell'allegato IV, punto 3; b) la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta. 4.   A decorrere dal 26 settembre 2015 i fornitori che commercializzano e/o mettono in servizio insiemi di scaldacqua e dispositivo solare provvedono a che: a) ciascun insieme di scaldacqua e dispositivo solare sia munito di un'etichetta stampata conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all'allegato III, punto 3, se rientra nelle classi di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua di cui all'allegato II, punto 1; b) ciascuno insieme di scaldacqua e dispositivo solare sia munito della scheda di prodotto prevista all'allegato IV, punto 4; c) la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 4, sia fornita alle autorità degli Stati membri e alla Commissione previa richiesta; d) qualsiasi pubblicità per uno specifico modello di insieme di scaldacqua e dispositivo solare che fornisce informazioni relative all'energia o indicazioni di prezzo contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello; e) qualsiasi materiale promozionale tecnico per uno specifico modello di insieme di scaldacqua e dispositivo solare che ne descrive i parametri tecnici specifici contenga l'indicazione della classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua in condizioni climatiche medie per tale modello.
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