Art. 9

Obblighi dei costruttori in relazione ai prodotti non conformi o che presentano un grave rischio

In vigore dal 5 feb 2013
Obblighi dei costruttori in relazione ai prodotti non conformi o che presentano un grave rischio 1.   I costruttori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente che è stato immesso sul mercato o che è entrato in circolazione non sia conforme al presente regolamento o agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso prendono immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente, a ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Il costruttore ne informa immediatamente l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione, indicando i dettagli relativi, in particolare, alla non conformità e le eventuali misure correttive adottate. 2.   Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l’entità tecnica indipendente, la parte o l’equipaggiamento comportino un rischio grave, i costruttori ne informano immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il veicolo, il sistema, il componente, l’entità tecnica indipendente, la parte o l’equipaggiamento sono stati messi a disposizione sul mercato o sono entrati in circolazione, indicando i dettagli relativi, in particolare, alla non conformità e alle eventuali misure correttive adottate. 3.   I costruttori conservano il fascicolo di omologazione di cui all’, paragrafo 10, e, inoltre, il costruttore del veicolo tiene a disposizione delle autorità di omologazione una copia dei certificati di conformità di cui all’ per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti. 4.   I costruttori forniscono a un’autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di questa e per il tramite dell’autorità che l’ha rilasciata, una copia del certificato di omologazione UE o l’autorizzazione di cui all’, paragrafi 1 e 2), che dimostra la conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente, in una lingua facilmente comprensibile per tale autorità. I costruttori cooperano con l’autorità nazionale in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dai veicoli, dai sistemi, dai componenti o dalle entità tecniche indipendenti che sono stati immessi sul mercato, immatricolati o che sono entrati in circolazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:167:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo