Art. 7
Misure di vigilanza del mercato
In vigore dal 5 feb 2013
Misure di vigilanza del mercato
1. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati, le autorità di vigilanza del mercato effettuano, su scala adeguata, opportuni controlli documentali, tenendo conto dei principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni.
Le autorità di vigilanza del mercato possono imporre agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle loro attività.
Qualora un operatore economico presenti un certificato di conformità, le autorità di vigilanza del mercato ne tengono debitamente conto.
2. Per le parti e gli equipaggiamenti diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo trova piena applicazione l’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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