Art. 6

Obblighi delle autorità di omologazione

In vigore dal 5 feb 2013
Obblighi delle autorità di omologazione 1.   Le autorità di omologazione garantiscono che i costruttori che chiedono un’omologazione adempiano agli obblighi previsti dal presente regolamento. 2.   Le autorità di omologazione rilasciano omologazioni solo per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi alle prescrizioni del presente regolamento.
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