Art. 4

Categorie dei veicoli

In vigore dal 5 feb 2013
Categorie dei veicoli Ai fini del presente regolamento: 1) la «categoria T» comprende tutti i trattori a ruote; ogni categoria di trattori a ruote descritta ai punti da 2 a 8 è integrata alla fine da un indice «a» o «b», a seconda della velocità di progetto: a) «a» per trattori a ruote con velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h, b) «b» per trattori a ruote con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h; 2) la «categoria T1» comprende trattori a ruote aventi carreggiata minima dell’asse più vicino al conducente non inferiore a 1 150 mm, massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 1 000 mm; 3) la «categoria T2» comprende trattori a ruote con una larghezza minima della carreggiata inferiore a 1 150 mm, con massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 600 kg e altezza libera dal suolo non superiore a 600 mm; nel caso in cui l’altezza del centro di gravità del trattore (misurata rispetto al terreno) divisa per la carreggiata minima media per ogni asse superi 0,90, la velocità di progetto massima è limitata a 30 km/h; 4) la «categoria T3» comprende trattori a ruote aventi massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 600 kg; 5) la «categoria T4» comprende trattori a ruote per uso speciale; 6) la «categoria T4.1» (trattori molto alti rispetto al suolo) comprende trattori progettati per attività in coltivazioni alte e a filari, come le viti. Sono caratterizzati da un telaio o parte di esso sopraelevato che ne permette la circolazione parallelamente ai filari, con le ruote a destra e a sinistra di uno o più filari. Sono progettati per portare o azionare utensili che possono essere fissati anteriormente, tra gli assi, posteriormente o su una piattaforma. Quando il trattore è in azione, l’altezza libera dal suolo misurata verticalmente rispetto ai filari supera i 1 000 mm. Se il quoziente tra l’altezza del centro di gravità del trattore, misurata rispetto al suolo usando gli pneumatici in dotazione normale, e la media delle carreggiate minime di tutti gli assi supera 0,90, la velocità massima di progetto non può superare i 30 km/h; 7) la «categoria T4.2» (trattori extra larghi) comprende trattori caratterizzati da grandi dimensioni e destinati principalmente ad attività in grandi aree di terreno coltivato; 8) la «categoria T4.3» (trattori bassi rispetto al suolo) comprende trattori a quattro ruote motrici la cui attrezzatura intercambiabile è destinata all’uso agricolo o forestale, caratterizzati da un telaio di sostegno, munito di una o più prese di forza, aventi una massa tecnicamente ammissibile non superiore a 10 tonnellate, per i quali il rapporto tra tale massa e la massa massima a vuoto in ordine di marcia è inferiore a 2,5 e il cui centro di gravità, misurato rispetto al terreno con gli pneumatici di normale dotazione, si trova a un’altezza inferiore a 850 mm; 9) la «categoria C» comprende trattori a cingoli che si spostano su cingoli o su una combinazione di ruote e cingoli, le cui sottocategorie sono definite per analogia con la categoria T; 10) la «categoria R» comprende i rimorchi; ogni categoria di rimorchi descritta ai punti da 11 a 14 è integrata alla fine da un indice «a» o «b», a seconda della velocità di progetto: a) «a» per rimorchi con velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h, b) «b» per rimorchi con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h; 11) la «categoria R1» comprende rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 1 500 kg; 12) la «categoria R2» comprende rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 1 500 kg ma non supera i 3 500 kg; 13) la «categoria R3» comprende rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse è superiore a 3 500 kg ma non supera i 21 000 kg; 14) la «categoria R4» comprende rimorchi in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 21 000 kg; 15) la «categoria S» comprende le attrezzature intercambiabili trainate. Ogni categoria di attrezzature intercambiabili trainate è integrata alla fine da un indice «a» o «b», a seconda della velocità di progetto: a) «a» per le attrezzature intercambiabili trainate con velocità massima di progetto inferiore o pari a 40 km/h; b) «b» per le attrezzature intercambiabili trainate con velocità massima di progetto superiori a 40 km/h; 16) la «categoria S1» comprende un’attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse non supera i 3 500 kg; 17) la «categoria S2» comprende un’attrezzatura intercambiabile trainata in cui la somma delle masse tecnicamente ammissibili per asse supera i 3 500 kg.
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