Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 5 feb 2013
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai veicoli agricoli e forestali di cui all’ progettati e costruiti in una o più fasi e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti nonché a parti ed equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli.
Il presente regolamento si applica specificamente ai veicoli seguenti:
a)
trattori (categorie T e C);
b)
rimorchi (categoria R); e
c)
attrezzature intercambiabili trainate (categoria S).
2. Il presente regolamento non si applica a macchine intercambiabili che, quando sono trainate su strada, sono completamente staccate dal suolo o non possono ruotare intorno a un asse verticale.
3. Per i veicoli seguenti, il costruttore può scegliere se richiedere l’omologazione ai sensi del presente regolamento o uniformarsi alle pertinenti prescrizioni nazionali:
a)
rimorchi (categoria R) e attrezzature intercambiabili trainate (categoria S);
b)
trattori a cingoli (categoria C);
c)
trattori a ruote per uso speciale (categorie T4.1 e T4.2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:167:oj#art-2