Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 5 feb 2013
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai veicoli agricoli e forestali di cui all’ progettati e costruiti in una o più fasi e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti nonché a parti ed equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli. Il presente regolamento si applica specificamente ai veicoli seguenti: a) trattori (categorie T e C); b) rimorchi (categoria R); e c) attrezzature intercambiabili trainate (categoria S). 2.   Il presente regolamento non si applica a macchine intercambiabili che, quando sono trainate su strada, sono completamente staccate dal suolo o non possono ruotare intorno a un asse verticale. 3.   Per i veicoli seguenti, il costruttore può scegliere se richiedere l’omologazione ai sensi del presente regolamento o uniformarsi alle pertinenti prescrizioni nazionali: a) rimorchi (categoria R) e attrezzature intercambiabili trainate (categoria S); b) trattori a cingoli (categoria C); c) trattori a ruote per uso speciale (categorie T4.1 e T4.2).
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