Art. 20

Procedura di omologazione UE

In vigore dal 5 feb 2013
Procedura di omologazione UE 1.   Per richiedere l’omologazione di un veicolo completo, il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure: a) omologazione in fasi successive; b) omologazione in un’unica fase; c) omologazione mista. Inoltre, il costruttore può scegliere l’omologazione in più fasi. Per l’omologazione di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti la sola procedura applicabile è quella in un’unica fase. 2.   L’omologazione in fasi successive consiste nell’ottenere gradualmente la serie completa dei certificati di omologazione UE per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che fanno parte del veicolo e che porta, nella fase finale, all’omologazione dell’intero veicolo. 3.   L’omologazione in un’unica fase consiste nell’omologazione dell’intero veicolo con un’unica operazione. 4.   L’omologazione mista è una procedura di omologazione in fasi successive per la quale si effettuano una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell’omologazione dell’intero veicolo, senza necessità di rilasciare certificati di omologazione UE per tali sistemi. 5.   Nella procedura di omologazione in più fasi, una o più autorità di omologazione certificano che, a seconda dello stadio di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato soddisfa le pertinenti disposizioni amministrative e le pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento. L’omologazione in più fasi è rilasciata a un tipo di veicolo, incompleto o completato, conforme a quanto contenuto nella documentazione informativa prevista all’ e alle prescrizioni tecniche stabilite nei pertinenti atti elencati all’allegato I, a seconda dello stadio di completamento del veicolo. 6.   L’omologazione per la fase finale di completamento è rilasciata solo dopo che l’autorità di omologazione abbia verificato che il veicolo omologato nella fase finale rispetta in quel momento tutte le prescrizioni tecniche applicabili. Ciò comprende anche un controllo documentario di tutte le prescrizioni rientranti in un’omologazione di un veicolo incompleto rilasciata nel corso di una procedura in più fasi, anche nei casi in cui sia rilasciata per una differente (sotto)categoria di veicolo. 7.   La scelta della procedura di omologazione non influisce sulle prescrizioni fondamentali applicabili cui deve esser conforme il tipo di veicolo omologato al momento del rilascio dell’omologazione di un veicolo completo. 8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle modalità dettagliate delle procedure di omologazione. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.
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