Art. 18
Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro
In vigore dal 5 feb 2013
Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro
1. I costruttori garantiscono che i veicoli siano progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo i rischi di lesioni per persone che lavorino sul veicolo o con esso.
2. I costruttori garantiscono che i veicoli, i componenti e le entità tecniche indipendenti soddisfino le prescrizioni loro pertinenti fissate dal presente regolamento, compresi quelle relative a:
a)
strutture di protezione antiribaltamento (roll-over protection structures — ROPS);
b)
strutture di protezione contro la caduta di oggetti (falling objects protection structures — FOPS);
c)
posti a sedere per passeggeri;
d)
esposizione del conducente al livello sonoro;
e)
sedile del conducente;
f)
spazio di manovra e accesso al posto di guida, compresa la protezione contro lo scivolamento, l’inciampo o la caduta;
g)
prese di forza;
h)
protezione degli elementi motori;
i)
punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza;
j)
cinture di sicurezza;
k)
protezione del conducente contro la penetrazione di oggetti (Operator Protection Structures, «OPS»);
l)
protezione del conducente contro sostanze pericolose;
m)
protezione dall’esposizione a parti o materiali a temperature estreme;
n)
manuale d’uso;
o)
comandi, compresi la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi di controllo, i dispositivi di emergenza e di arresto automatico;
p)
protezione contro i rischi meccanici diversi da quelli di cui alle lettere a), b), g) e k), compresa la protezione contro superfici ruvide, spigoli vivi, la rottura di condotti che trasportano liquidi e lo spostamento incontrollato del veicolo;
q)
funzionamento e manutenzione, compresa la pulizia sicura del veicolo;
r)
ripari e dispositivi di protezione;
s)
informazioni, avvertenze e marcature;
t)
materiali e prodotti;
u)
batterie.
3. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ai veicoli e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, se tali prescrizioni sono applicabili in conformità dell’allegato I.
4. Per garantire il conseguimento di un elevato livello di sicurezza sul lavoro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle prescrizioni tecniche dettagliate per gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compresi se del caso i metodi di prova e i valori limite. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.
Dette prescrizioni tecniche dettagliate sono tali da incrementare o almeno mantenere il livello di sicurezza sul lavoro previsto dalle direttive di cui all’, paragrafo 1, e all’, tenendo conto dell’ergonomia (fra cui la protezione contro il prevedibile uso improprio, l’utilizzabilità dei sistemi di controllo, l’accessibilità dei comandi per evitarne l’attivazione involontaria, l’adattamento dell’interfaccia uomo/veicolo alle caratteristiche prevedibili del conducente, le vibrazioni e l’intervento dell’operatore), della stabilità e della sicurezza antincendio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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