Art. 18 · Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 18

Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro

In vigore dal 5 feb 2013
Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro 1.   I costruttori garantiscono che i veicoli siano progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo i rischi di lesioni per persone che lavorino sul veicolo o con esso. 2.   I costruttori garantiscono che i veicoli, i componenti e le entità tecniche indipendenti soddisfino le prescrizioni loro pertinenti fissate dal presente regolamento, compresi quelle relative a: a) strutture di protezione antiribaltamento (roll-over protection structures — ROPS); b) strutture di protezione contro la caduta di oggetti (falling objects protection structures — FOPS); c) posti a sedere per passeggeri; d) esposizione del conducente al livello sonoro; e) sedile del conducente; f) spazio di manovra e accesso al posto di guida, compresa la protezione contro lo scivolamento, l’inciampo o la caduta; g) prese di forza; h) protezione degli elementi motori; i) punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza; j) cinture di sicurezza; k) protezione del conducente contro la penetrazione di oggetti (Operator Protection Structures, «OPS»); l) protezione del conducente contro sostanze pericolose; m) protezione dall’esposizione a parti o materiali a temperature estreme; n) manuale d’uso; o) comandi, compresi la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi di controllo, i dispositivi di emergenza e di arresto automatico; p) protezione contro i rischi meccanici diversi da quelli di cui alle lettere a), b), g) e k), compresa la protezione contro superfici ruvide, spigoli vivi, la rottura di condotti che trasportano liquidi e lo spostamento incontrollato del veicolo; q) funzionamento e manutenzione, compresa la pulizia sicura del veicolo; r) ripari e dispositivi di protezione; s) informazioni, avvertenze e marcature; t) materiali e prodotti; u) batterie. 3.   Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ai veicoli e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, se tali prescrizioni sono applicabili in conformità dell’allegato I. 4.   Per garantire il conseguimento di un elevato livello di sicurezza sul lavoro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle prescrizioni tecniche dettagliate per gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compresi se del caso i metodi di prova e i valori limite. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014. Dette prescrizioni tecniche dettagliate sono tali da incrementare o almeno mantenere il livello di sicurezza sul lavoro previsto dalle direttive di cui all’, paragrafo 1, e all’, tenendo conto dell’ergonomia (fra cui la protezione contro il prevedibile uso improprio, l’utilizzabilità dei sistemi di controllo, l’accessibilità dei comandi per evitarne l’attivazione involontaria, l’adattamento dell’interfaccia uomo/veicolo alle caratteristiche prevedibili del conducente, le vibrazioni e l’intervento dell’operatore), della stabilità e della sicurezza antincendio.
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