Art. 17

Prescrizioni in materia di sicurezza funzionale dei veicoli

In vigore dal 5 feb 2013
Prescrizioni in materia di sicurezza funzionale dei veicoli 1.   I costruttori garantiscono che i veicoli siano progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo i rischi di lesioni per gli occupanti del veicolo e chiunque altro si trovi nella zona circostante il veicolo. 2.   I costruttori garantiscono che i veicoli, i componenti e le entità tecniche indipendenti siano conformi alle pertinenti prescrizioni fissate dal presente regolamento, comprese quelle relative a: a) integrità della struttura del veicolo; b) sistemi che agevolano il controllo del veicolo da parte del conducente, in particolare in relazione agli impianti di sterzatura e di frenatura, compresi i sistemi avanzati di frenatura e i sistemi elettronici di controllo della stabilità; c) sistemi che forniscono al conducente visibilità e informazioni sullo stato del veicolo e sulla zona circostante, compresi vetrature, specchi e sistemi d’informazione del conducente; d) sistemi di illuminazione del veicolo; e) protezione degli occupanti del veicolo, come finiture interne, poggiatesta, cinture di sicurezza, porte del veicolo; f) parte esterna del veicolo e accessori; g) compatibilità elettromagnetica; h) dispositivi di segnalazione acustica; i) impianti di riscaldamento; j) dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato; k) sistemi di identificazione del veicolo; l) masse e dimensioni; m) sicurezza elettrica, compresa l’elettricità statica; n) strutture protettive posteriori; o) protezione laterale; p) piattaforma di carico; q) dispositivi di traino; r) pneumatici; s) dispositivi antispruzzi; t) retromarcia; u) cingoli; v) dispositivi di aggancio meccanico, compresa la protezione da errori di montaggio. 3.   I componenti dei veicoli i cui rischi di natura elettrica sono disciplinati negli atti delegati o di esecuzione adottati a norma del presente regolamento non sono soggetti alla direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (32). 4.   Le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ai veicoli e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, se tali prescrizioni sono applicabili in conformità dell’allegato I. 5.   Per garantire il conseguimento di un elevato livello di sicurezza funzionale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle prescrizioni tecniche dettagliate per gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, compresi se del caso i metodi di prova e i valori limite. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014. Dette prescrizioni dettagliate sono tali da incrementare o almeno mantenere il livello di sicurezza funzionale previsto dalle direttive di cui all’, paragrafo 1, e all’, e garantiscono quanto segue: a) i veicoli con una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h soddisfano un livello di sicurezza funzionale equivalente a quello dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi in termini di prestazioni di frenatura e, ove appropriato, di sistema antibloccaggio; b) la pressione di contatto massima esercitata sulla superficie stradale dura dagli pneumatici o dai cingoli non supera 0,8 MPa.
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