Art. 10
Obblighi dei rappresentanti del costruttore in materia di vigilanza del mercato
In vigore dal 5 feb 2013
Obblighi dei rappresentanti del costruttore in materia di vigilanza del mercato
Il rappresentante del costruttore incaricato della vigilanza del mercato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato consente ai rappresentanti di svolgere almeno i seguenti compiti:
a)
avere accesso alla documentazione informativa di cui all’ e ai certificati di conformità di cui all’, in modo che possano essere messi a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l’immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti;
b)
fornire a un’autorità di omologazione, a seguito di una richiesta motivata, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente;
c)
cooperare con le autorità di omologazione o di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi gravi presentati dai veicoli, dai sistemi, dai componenti, dalle entità tecniche indipendenti, dalle parti o dagli equipaggiamenti che rientrano nel loro mandato.
Storico versioni
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