Art. 8
In vigore dal 18 gen 2013
1. Entro e non oltre l’ultimo giorno lavorativo della settimana successiva a quella nel corso della quale il regolamento di esecuzione di cui all’ è stato pubblicato, l’autorità competente rilascia un titolo d’importazione a tutti gli offerenti la cui offerta indichi un dazio doganale relativo al codice NC a otto cifre pari o superiore al tasso minimo di dazi doganali fissato per questo codice dalla Commissione. I quantitativi attribuiti tengono conto del coefficiente di attribuzione fissato dalla Commissione conformemente all’.
Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano titoli per le offerte che non sono state notificate conformemente all’, paragrafo 4.
2. I titoli d’importazione contengono le seguenti diciture:
a)
nella casella 16, il codice NC a otto cifre dello zucchero;
b)
nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di zucchero aggiudicato;
c)
nella casella 20 almeno una delle diciture figuranti nell’allegato I, parte A;
d)
nella casella 24 il dazio doganale applicabile (una delle diciture elencate nell’allegato I, parte B).
3. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dal titolo d’importazione non sono trasferibili.
4. L’articolo 153, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è d’applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:36:oj#art-8