Art. 5
In vigore dal 18 gen 2013
1. Le competenti autorità degli Stati membri decidono in merito alla validità delle offerte in base alle condizioni previste all’.
2. Le persone autorizzate a ricevere e ad esaminare le offerte non divulgano alcun particolare inerente a dette offerte a persone non autorizzate.
3. Se le autorità degli Stati membri decidono che un’offerta non è valida, esse devono informarne l’offerente interessato.
4. Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all’, paragrafi 1 e 2, le competenti autorità interessate comunicano alla Commissione, per fax, le offerte ricevibili che sono state presentate. Tale comunicazione non contiene i dati di cui all’, paragrafo 4, lettere a) ed i).
5. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione. In assenza di offerte, la competente autorità ne informa la Commissione, per fax, entro il medesimo termine.
Storico versioni
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