Art. 4
In vigore dal 18 gen 2013
1. Conformemente alle disposizioni del capitolo III del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (5), ogni offerente costituisce una cauzione di 150 EUR per tonnellata di zucchero da importare a norma del presente regolamento.
2. Nel caso in cui un’offerta sia accettata, tale cauzione costituisce la garanzia del titolo d’importazione.
3. Nel caso in cui gli offerenti siano scartati, la cauzione di cui al paragrafo 1 viene svincolata.
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