Art. 116

Scambio di informazioni sulle potenziali conseguenze sistemiche dell’attività dei GEFIA

In vigore dal 19 dic 2012
Scambio di informazioni sulle potenziali conseguenze sistemiche dell’attività dei GEFIA Ai fini dell’ della direttiva 2011/61/UE, le autorità competenti degli Stati membri responsabili del rilascio dell’autorizzazione o della vigilanza dei GEFIA ai sensi di tale direttiva scambiano con le autorità competenti degli altri Stati membri e con l’Aesfem e il CERS almeno: a) le informazioni ricevute a norma dell’, se possono essere utili per il monitoraggio e la reazione alle potenziali implicazioni delle attività di singoli GEFIA, o collettivamente di vari GEFIA, per la stabilità di istituti finanziari di importanza sistemica e per il corretto funzionamento dei mercati sui quali i GEFIA operano; b) le informazioni ricevute da autorità di paesi terzi, se necessarie per il monitoraggio dei rischi sistemici; c) l’analisi delle informazioni di cui alle lettere a) e b) e la valutazione delle situazioni in cui si ritiene che le attività di uno o più GEFIA soggetti a vigilanza, o di uno o più FIA da essi gestiti, contribuiscano ad accrescere i rischi sistemici nel sistema finanziario, i rischi di disordini sui mercati o i rischi per la crescita a lungo termine dell’economia; d) le misure adottate laddove l’attività di uno o più GEFIA soggetti a vigilanza, o di uno o più FIA da essi gestiti, comporta un rischio sistemico ovvero mette a repentaglio il corretto funzionamento dei mercati sui quali essi operano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2013:231:oj#art-116

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo