Art. 60

Orizzonti temporali

In vigore dal 19 dic 2012
Orizzonti temporali 1.   Gli orizzonti temporali utilizzati per le prove di stress sono definiti in conformità del capo VII e comprendono condizioni di mercato ipotetiche estreme ma plausibili. 2.   Gli orizzonti temporali storici utilizzati per le prove a posteriori comprendono dati riguardanti almeno l’anno più recente o il periodo di tempo in cui la CCP ha compensato lo strumento finanziario pertinente se tale periodo è inferiore a un anno.
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