Art. 61
Informazioni da rendere pubbliche
In vigore dal 19 dic 2012
Informazioni da rendere pubbliche
1. La CCP rende pubblici i principi generali su cui si basano i modelli e le relative metodologie e la natura delle prove effettuate, con una sintesi di alto livello dei risultati di tali prove e delle eventuali azioni correttive intraprese.
2. La CCP rende accessibili al pubblico gli aspetti essenziali delle sue procedure in caso di inadempimento, tra cui:
a)
le circostanze in cui possono essere adottate misure;
b)
chi può adottare tali misure;
c)
la portata delle misure che possono essere adottate, compreso il trattamento delle posizioni, dei fondi e delle attività sia proprietarie che dei clienti;
d)
i meccanismi per far fronte agli obblighi della CCP nei confronti dei partecipanti diretti non inadempienti;
e)
i meccanismi per contribuire a far rispettare gli obblighi del partecipante diretto inadempiente nei confronti dei suoi clienti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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