Art. 61

Informazioni da rendere pubbliche

In vigore dal 19 dic 2012
Informazioni da rendere pubbliche 1.   La CCP rende pubblici i principi generali su cui si basano i modelli e le relative metodologie e la natura delle prove effettuate, con una sintesi di alto livello dei risultati di tali prove e delle eventuali azioni correttive intraprese. 2.   La CCP rende accessibili al pubblico gli aspetti essenziali delle sue procedure in caso di inadempimento, tra cui: a) le circostanze in cui possono essere adottate misure; b) chi può adottare tali misure; c) la portata delle misure che possono essere adottate, compreso il trattamento delle posizioni, dei fondi e delle attività sia proprietarie che dei clienti; d) i meccanismi per far fronte agli obblighi della CCP nei confronti dei partecipanti diretti non inadempienti; e) i meccanismi per contribuire a far rispettare gli obblighi del partecipante diretto inadempiente nei confronti dei suoi clienti.
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