Art. 60 · Orizzonti temporali

Art. 60

Orizzonti temporali

In vigore dal 19 dic 2012
Orizzonti temporali 1.   Gli orizzonti temporali utilizzati per le prove di stress sono definiti in conformità del capo VII e comprendono condizioni di mercato ipotetiche estreme ma plausibili. 2.   Gli orizzonti temporali storici utilizzati per le prove a posteriori comprendono dati riguardanti almeno l’anno più recente o il periodo di tempo in cui la CCP ha compensato lo strumento finanziario pertinente se tale periodo è inferiore a un anno.
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