Art. 26

Orizzonti temporali per il periodo di liquidazione

In vigore dal 19 dic 2012
Orizzonti temporali per il periodo di liquidazione 1.   La CCP definisce gli orizzonti temporali per il periodo di liquidazione tenendo conto delle caratteristiche dello strumento finanziario compensato, del mercato in cui è negoziato e del periodo per il calcolo e la riscossione dei margini. Tali periodi di liquidazione sono pari ad almeno: a) cinque giorni lavorativi per i derivati OTC; b) due giorni lavorativi per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC. 2.   In ogni caso, ai fini della determinazione di un adeguato periodo di liquidazione, la CCP valuta e somma almeno i seguenti elementi: a) il periodo più lungo possibile che può intercorrere tra l’ultima riscossione di margini fino alla dichiarazione di inadempimento o l’attivazione del processo di gestione degli inadempimenti da parte della CCP; b) il periodo stimato necessario per concepire ed eseguire la strategia per la gestione dell’inadempimento di un partecipante diretto in base alle specificità di ogni categoria di strumenti finanziari, compreso il suo livello di liquidità e le dimensioni e la concentrazione delle posizioni, e dei mercati che la CCP utilizzerà per chiudere o coprire completamente la posizione di un partecipante diretto; c) se del caso, il periodo di tempo necessario per coprire il rischio di controparte cui è esposta la CCP. 3.   Nel valutare i periodi di cui al paragrafo 2, la CCP prende in considerazione almeno i fattori di cui all’, paragrafo 2, e il periodo di tempo per il calcolo della volatilità storica definito all’. 4.   Se la CCP compensa derivati OTC che presentano le stesse caratteristiche di rischio dei derivati negoziati nei mercati regolamentati o in un mercato equivalente di un paese terzo, può utilizzare un orizzonte temporale per il periodo di liquidazione diverso da quello di cui al paragrafo 1, a condizione che sia in grado di dimostrare all’autorità competente che: a) tale orizzonte temporale è più appropriato di quello specificato al paragrafo 1 alla luce delle caratteristiche specifiche dei pertinenti derivati OTC; b) tale orizzonte temporale è pari ad almeno due giorni lavorativi.
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