Art. 25

Orizzonte temporale per il calcolo della volatilità storica

In vigore dal 19 dic 2012
Orizzonte temporale per il calcolo della volatilità storica 1.   La CCP assicura che, in base alla metodologia del suo modello e al suo processo di convalida di cui al capo XII, i margini iniziali coprono, almeno con l’intervallo di confidenza di cui all’ e per il periodo di liquidazione definito all’, le esposizioni derivanti dalla volatilità storica calcolata sulla base dei dati riguardanti almeno gli ultimi 12 mesi. La CCP assicura che i dati utilizzati per il calcolo della volatilità storica ricomprendano la gamma completa delle condizioni di mercato, compresi i periodi di stress. 2.   La CCP può usare qualsiasi altro orizzonte temporale per il calcolo della volatilità storica, purché l’uso di tale orizzonte dia luogo a requisiti di margine almeno pari a quelli ottenuti con il periodo di tempo definito al paragrafo 1. 3.   I parametri di margine per gli strumenti finanziari privi di un periodo storico di osservazione si basano su ipotesi prudenti. La CCP adegua rapidamente il calcolo dei margini richiesti in base all’analisi dell’andamento storico dei prezzi dei nuovi strumenti finanziari.
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