Art. 24

Percentuale

In vigore dal 19 dic 2012
Percentuale 1.   La CCP calcola i margini iniziali per coprire le esposizioni risultanti dai movimenti del mercato per ciascuno strumento finanziario garantito per prodotto nel periodo di tempo definito all’, tenendo inoltre conto di un orizzonte temporale per la liquidazione della posizione quale definito all’. Per il calcolo dei margini iniziali la CCP rispetta quanto meno i seguenti intervalli di confidenza: a) per i derivati OTC, 99,5 %; b) per gli strumenti finanziari diversi dai derivati OTC, il 99 %. 2.   Per la determinazione dell’intervallo di confidenza adeguato per ciascuna categoria di strumenti finanziari, la CCP prende inoltre in considerazione almeno i seguenti fattori: a) le complessità e il livello delle incertezze dei prezzi della categoria degli strumenti finanziari che possono limitare la convalida del calcolo del margine iniziale e del margine di variazione; b) le caratteristiche di rischio della categoria di strumenti finanziari, che possono comprendere tra l’altro la volatilità, la durata, la liquidità, le caratteristiche di non linearità dei prezzi, il rischio di inadempimento imminente e improvviso e il rischio di correlazione sfavorevole; c) in che misura gli altri controlli dei rischi non limitano adeguatamente le esposizioni creditizie; d) la leva finanziaria intrinseca della categoria di strumenti finanziari, considerando in particolare se essa è significativamente volatile, altamente concentrata tra un numero ridotto di operatori o di difficile close out. 3.   La CCP informa la sua autorità competente e i suoi partecipanti diretti sui criteri presi in considerazione per determinare la percentuale applicata per il calcolo dei margini di ogni categoria di strumenti finanziari. 4.   Se la CCP compensa derivati OTC che presentano le stesse caratteristiche di rischio dei derivati negoziati nei mercati regolamentati o in un mercato equivalente di un paese terzo, sulla base di una valutazione dei fattori di rischio indicati al paragrafo 2, la CCP può utilizzare un intervallo di confidenza alternativo di almeno il 99 % per tali contratti se i rischi dei contratti derivati OTC compensati sono adeguatamente attenuati usando tale intervallo di confidenza e se sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.
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