Art. 22
Gestione delle crisi
In vigore dal 19 dic 2012
Gestione delle crisi
1. La CCP dispone di una funzione di gestione delle crisi da attivare in caso di emergenza. La procedura di gestione delle crisi è chiara e documentata per iscritto. Il consiglio controlla la funzione di gestione delle crisi, riceve periodicamente relazioni in materia e le esamina.
2. La funzione di gestione delle crisi prevede procedure ben strutturate e chiare per gestire le comunicazioni interne ed esterne in caso di crisi.
3. Dopo una crisi, la CCP procede ad un riesame della sua gestione della crisi. Il riesame tiene conto, se del caso, dei contributi dei partecipanti diretti e di altre parti esterne interessate.
Storico versioni
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