Art. 20

Verifica e controllo

In vigore dal 19 dic 2012
Verifica e controllo 1.   La CCP verifica e controlla la sua politica di continuità operativa e il suo piano di ripristino in caso di disastro a intervalli regolari e dopo modifiche o cambiamenti significativi dei sistemi o delle funzioni correlate per garantire che la politica di continuità operativa raggiunga gli obiettivi previsti, compreso il tempo massimo di due ore per il ripristino. Le verifiche sono pianificate e documentate. 2.   Le verifiche della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro soddisfano le seguenti condizioni: a) riguardano scenari di disastri su vasta scala e passaggi tra siti primari e secondari; b) prevedono la partecipazione dei partecipanti diretti, dei fornitori esterni e degli istituti rilevanti dell’infrastruttura finanziaria rispetto ai quali sono state individuate interdipendenze nella politica di continuità operativa.
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Verifica e controllo (Art. 20 Regolamento (UE) 2013/153) — Testo vigente | Portale Normativo