Art. 19
Ripristino in caso di disastro
In vigore dal 19 dic 2012
Ripristino in caso di disastro
1. La CCP adotta disposizioni per garantire la continuità delle proprie funzioni principali sulla base di scenari catastrofici. Tali disposizioni riguardano quanto meno la disponibilità di risorse umane adeguate, il periodo massimo di inutilizzabilità delle funzioni principali, e il passaggio e ripristino in un sito secondario.
2. La CCP mantiene un sito secondario per il trattamento dei dati in grado di garantire la continuità di tutte le sue funzioni principali, identico al sito primario. Il sito secondario ha un profilo di rischio geografico distinto da quello del sito primario.
3. La CCP mantiene o ha un accesso immediato quanto meno ad un sito secondario di attività, per consentire al personale di garantire la continuità del servizio in caso di indisponibilità del sito primario.
4. LA CCP considera la necessità di altri siti di trattamento dei dati, in particolare se la diversità dei profili di rischio dei siti primari e secondari non garantisce sufficientemente che gli obiettivi di continuità operativa della CCP saranno raggiunti in tutti gli scenari.
Storico versioni
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