Art. 28
Prociclicità
In vigore dal 19 dic 2012
Prociclicità
1. La CCP assicura che la sua politica di selezione e di revisione dell’intervallo di confidenza, del periodo di liquidazione e del periodo di riferimento storico forniscano requisiti di margine lungimiranti, stabili e prudenti che limitino la prociclicità in misura tale che la solidità e la sicurezza finanziaria della CCP non ne risentano negativamente. Si evitano tra l’altro, quando possibile, sbalzi dannosi dei requisiti di margine e si stabiliscono procedure trasparenti e prevedibili per il loro adeguamento in seguito al mutare delle condizioni del mercato. A tal fine, la CCP ricorre ad almeno una delle seguenti opzioni:
a)
applica una riserva di margine pari ad almeno il 25 % dei margini calcolati, che può essere temporaneamente esaurita in periodi in cui i requisiti di margine calcolati sono in notevole aumento;
b)
assegna una ponderazione di almeno il 25 % alle osservazioni in condizioni di stress nel periodo di riferimento storico calcolato in conformità dell’;
c)
garantisce che i requisiti di margine non siano inferiori a quelli che sarebbero calcolati utilizzando la volatilità stimata su un periodo di riferimento storico di 10 anni.
2. Quando una CCP rivede i parametri del modello dei margini per meglio tener conto delle attuali condizioni di mercato, essa tiene conto dei potenziali effetti prociclici di tale revisione.
Storico versioni
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