Art. 3

Apertura del fascicolo

In vigore dal 18 dic 2012
Apertura del fascicolo 1.   La Commissione apre un fascicolo contenente i documenti presentati dal paese richiedente e le relative informazioni pervenute alla Commissione. 2.   Il contenuto di un fascicolo deve essere conforme alle disposizioni du cui all’articolo 38 del regolamento SPG sulla riservatezza. 3.   Il paese richiedente ha diritto di accesso al proprio fascicolo. Su richiesta scritta, si può prendere visione di tutte le informazioni contenute nel fascicolo, salvo i documenti interni preparati dalla Commissione.
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