Art. 5

Audizione generale

In vigore dal 18 dic 2012
Audizione generale 1.   Un paese richiedente ha il diritto di essere sentito dalla Commissione. 2.   Il paese richiedente presenta una domanda scritta indicante i motivi per essere sentito. Tale domanda deve pervenire alla Commissione entro e non oltre 1 mese dalla data di rilascio dell’avviso di ricevimento della domanda di candidatura.
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