Art. 2

Esame della domanda

In vigore dal 18 dic 2012
Esame della domanda 1.   La Commissione esamina se le condizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento SPG sono state soddisfatte. Nell’esame della domanda, la Commissione valuta le più recenti conclusioni disponibili degli organi di controllo delle pertinenti convenzioni. La Commissione può porre al paese richiedente tutti i quesiti che ritenga utili e può verificare le informazioni ricevute con il paese richiedente o con qualsiasi altra fonte pertinente. 2.   La mancata presentazione delle informazioni necessarie nei modi imposti dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento SPG o chiesti dalla Commissione può determinare la chiusura dell’esame e il rigetto della domanda. 3.   La Commissione conclude l’esame della domanda e decide sull’opportunità di concedere al paese richiedente il beneficio del regime SPG+ entro 6 mesi dalla data di rilascio dell’avviso di ricevimento della domanda.
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