Art. 1
Presentazione della domanda
In vigore dal 18 dic 2012
Presentazione della domanda
1. Il paese richiedente deve presentare la propria domanda per iscritto. Esso deve espressamente indicare che la sua domanda viene presentata nel quadro del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 (regolamento SPG).
2. La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:
a)
informazioni complete sulla ratifica delle convenzioni elencate nell’allegato VIII del regolamento SPG (le «convenzioni pertinenti»), comprendenti una copia dello strumento di ratifica depositato presso la pertinente organizzazione internazionale, le riserve espresse dal paese richiedente e la possibilità di sollevare obiezioni su tali riserve espresse dalle altre parti della convenzione;
b)
l’impegno vincolante, assunto mediante la firma apposta al formulario di cui all’allegato del presente regolamento dall’autorità competente del paese richiedente, che comprende:
i)
una dichiarazione dell’impegno di mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e di garantirne l’effettiva attuazione;
ii)
una dichiarazione con cui si accettano senza riserve gli obblighi di comunicazione imposti da ciascuna convenzione e di monitoraggio e revisione a intervalli regolari della sua attuazione, in conformità a quanto disposto dalle convenzioni;
iii)
una dichiarazione sull’impegno a partecipare e a collaborare nella procedura di controllo di cui all’articolo 13, del regolamento SPG.
3. Per facilitare le procedure d’esame, tutte le domande, e la documentazione ad esse allegata, vanno redatte in inglese. La copia dei documenti di cui al punto 2, lettera a), se la lingua originale è diversa da quella inglese, deve essere accompagnata da una traduzione in inglese.
4. La domanda, corredata dei documenti di accompagnamento, va presentata al servizio centrale di smistamento della corrispondenza della Commissione:
Central mail service (Courrier central)
Bâtiment DAV1
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
5. Oltre alla presentazione formale in forma scritta, la domanda e i documenti che la corredano devono essere presentati anche in formato elettronico. Le domande presentate nel solo formato elettronico non saranno considerate valide ai fini del presente regolamento.
6. Per agevolare lo scambio di informazioni e le verifiche, il paese richiedente presenterà nella sua domanda alla Commissione la persona di contatto che sarà l’interlocutore competente per il trattamento della domanda.
7. La domanda si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo a quello della sua consegna alla Commissione per posta raccomandata o a quello del rilascio di un avviso di ricevimento da parte della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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