Art. 4

In vigore dal 18 dic 2012
1.   I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo previsto per la comunicazione di cui all’, paragrafo 3, primo comma. 2.   Se dall’applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 risulta un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri interessati assegnano il quantitativo disponibile mediante estrazione a sorte per diritti di importazione relativi a 50 capi ciascuno. Un quantitativo residuo di meno di 50 capi costituisce un’unica partita. 3.   Se dall’applicazione del paragrafo 2 risultano meno diritti di importazione da attribuire rispetto a quelli per i quali sono state presentate domande, si procede allo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell’, paragrafo 1.
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