Art. 2
In vigore dal 18 dic 2012
1. Ai fini dell’ del regolamento (CE) n. 1301/2006, aver operato nel commercio con i paesi terzi, come menzionato nell’articolo precitato, significa che i richiedenti hanno importato almeno 50 animali del codice NC 0102 .
Gli Stati membri possono accettare come prova del commercio con paesi terzi copie dei documenti di cui all’, secondo paragrafo, del regolamento (CE) n. 1301/2006, debitamente certificate dall’autorità competente.
2. La società creata dalla fusione di società che abbiano realizzato ciascuna importazioni di riferimento nel rispetto del numero minimo di capi di cui al paragrafo 1 può avvalersi di tali importazioni di riferimento per la presentazione della domanda.
Storico versioni
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