Art. 3
In vigore dal 18 dic 2012
1. Le domande di diritti di importazione devono riferirsi a un quantitativo pari ad almeno 50 capi e a non più del 5 % del quantitativo disponibile.
2. Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 1o dicembre precedente il periodo contingentale annuale di cui trattasi.
3. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti.
In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1301/2006, si applica l’ del medesimo regolamento.
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