Art. 37
Verifica del rispetto del disciplinare
In vigore dal 21 nov 2012
Verifica del rispetto del disciplinare
1. Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell’Unione, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da:
a)
una o più autorità competenti di cui all’ del presente regolamento; e/o
b)
uno o più organismi di controllo ai sensi dell’, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti.
I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo. Gli Stati membri possono altresì contribuire a tali costi.
2. Per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da:
a)
una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; e/o
b)
uno o più organismi di certificazione dei prodotti.
3. Gli Stati membri pubblicano il nome e l’indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e aggiornano periodicamente tali informazioni.
La Commissione pubblica il nome e l’indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e aggiorna periodicamente tali informazioni.
4. La Commissione può adottare atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2, che definiscono i mezzi attraverso i quali sono resi pubblici il nome e l’indirizzo degli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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