Art. 37 · Verifica del rispetto del disciplinare

Art. 37

Verifica del rispetto del disciplinare

In vigore dal 21 nov 2012
Verifica del rispetto del disciplinare 1.   Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell’Unione, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da: a) una o più autorità competenti di cui all’ del presente regolamento; e/o b) uno o più organismi di controllo ai sensi dell’, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti. I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo. Gli Stati membri possono altresì contribuire a tali costi. 2.   Per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione in commercio del prodotto, da: a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; e/o b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti. 3.   Gli Stati membri pubblicano il nome e l’indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e aggiornano periodicamente tali informazioni. La Commissione pubblica il nome e l’indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e aggiorna periodicamente tali informazioni. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2, che definiscono i mezzi attraverso i quali sono resi pubblici il nome e l’indirizzo degli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
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