Art. 39
Delega da parte delle autorità competenti a organismi di controllo
In vigore dal 21 nov 2012
Delega da parte delle autorità competenti a organismi di controllo
1. Le autorità competenti possono delegare, conformemente all’ del regolamento (CE) n. 882/2004, compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali sui regimi di qualità a uno o più organismi di controllo.
2. Tali organismi di controllo sono accreditati in conformità della norma europea EN 45011 o della guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti).
3. L’accreditamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere effettuato solo da:
a)
un organismo nazionale di accreditamento nell’Unione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008; o
b)
un organismo di accreditamento fuori dall’Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l’egida del Forum internazionale per l’accreditamento.
Storico versioni
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