Art. 26
Procedura semplificata
In vigore dal 21 nov 2012
Procedura semplificata
1. Entro il 4 gennaio 2016, su richiesta di un gruppo, uno Stato membro può presentare alla Commissione i nomi delle specialità tradizionali garantite registrati conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 e conformi al presente regolamento.
Prima di presentare un nome, lo Stato membro avvia una procedura di opposizione ai sensi dell’, paragrafi 3 e 4.
Se nel corso di tale procedura è dimostrato che il nome è usato anche in riferimento a prodotti comparabili o a prodotti che condividono un nome identico o analogo, il nome può essere integrato da un termine che ne identifica il carattere tradizionale o la specificità.
Un gruppo di un paese terzo può presentare tali nomi alla Commissione, direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo.
2. Entro due mesi dal ricevimento la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i nomi di cui al paragrafo 1, unitamente al disciplinare relativo a ciascuno di essi.
3. Si applicano gli .
4. Un volta conclusa la procedura di opposizione, la Commissione, se del caso, adegua le voci del registro di cui all’. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all’.
Storico versioni
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