Art. 24

Restrizioni dell’uso dei nomi registrati

In vigore dal 21 nov 2012
Restrizioni dell’uso dei nomi registrati 1.   I nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale non ingenerino confusione con i nomi registrati. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme per la protezione delle specialità tradizionali garantite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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