Art. 23

Nomi, simbolo e indicazione

In vigore dal 21 nov 2012
Nomi, simbolo e indicazione 1.   Un nome registrato come specialità tradizionale garantita può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare. 2.   È stabilito un simbolo dell’Unione inteso a dare pubblicità alle specialità tradizionali garantite. 3.   Per i prodotti originari dell’Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 figura nell’etichettatura, fatto salvo il paragrafo 4. Inoltre, il nome del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Può inoltre figurare nell’etichettatura l’indicazione di «specialità tradizionale garantita» o la corrispondente sigla «STG». Il simbolo è facoltativo nell’etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell’Unione. 4.   Al fine di garantire che al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell’, che stabiliscano il simbolo dell’Unione. La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche del simbolo dell’Unione e dell’indicazione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti che recano il nome di una specialità tradizionale garantita, anche in relazione alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Nomi, simbolo e indicazione (Art. 23 Regolamento (UE) 2012/1151) — Testo vigente | Portale Normativo