Art. 22
Registro delle specialità tradizionali garantite
In vigore dal 21 nov 2012
Registro delle specialità tradizionali garantite
1. La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2, che creano e tengono un registro, accessibile al pubblico e aggiornato, delle specialità tradizionali garantite riconosciute nell’ambito del presente regime.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alla forma e al contenuto del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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