Art. 55

Cessazione delle funzioni del contabile

In vigore dal 29 ott 2012
Cessazione delle funzioni del contabile ( del regolamento finanziario) 1.   In caso di cessazione delle funzioni del contabile, si elabora senza indugio la situazione contabile generale. 2.   Il contabile che cessa le sue funzioni oppure, in caso di sua impossibilità, un funzionario del suo servizio trasmette al nuovo contabile la situazione contabile generale, corredata di una relazione di passaggio delle consegne. Entro un mese dalla data in cui gli è stata trasmessa la situazione contabile generale, il nuovo contabile la firma, per accettazione, e può formulare riserve. Nella relazione di passaggio delle consegne figurano anche il risultato della situazione contabile generale e le riserve formulate. 3.   Ogni istituzione o organismo di cui all’ del regolamento finanziario informa entro due settimane il Parlamento europeo, il Consiglio e il contabile della Commissione della nomina o della cessazione delle funzioni del proprio contabile.
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Cessazione delle funzioni del contabile (Art. 55 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo