Art. 53

Relazione sulle procedure negoziate

In vigore dal 29 ott 2012
Relazione sulle procedure negoziate ( del regolamento finanziario) Gli ordinatori delegati registrano, per ogni esercizio, i contratti d’appalto conclusi mediante la procedura negoziata di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a g), all’, paragrafo 1, lettere da a) a d), e agli del presente regolamento. Se la proporzione di procedure negoziate rispetto al numero di appalti aggiudicati dal medesimo ordinatore delegato aumenta sensibilmente rispetto agli esercizi precedenti, o se questa proporzione è notevolmente più elevata della media registrata al livello dell’istituzione, l’ordinatore responsabile riferisce alla suddetta istituzione, esponendo le misure eventualmente adottate per invertire tale tendenza. Ogni istituzione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle procedure negoziate. Per quanto riguarda la Commissione, la relazione è allegata al riassunto delle relazioni annuali di attività di cui all’, paragrafo 9, del regolamento finanziario.
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Relazione sulle procedure negoziate (Art. 53 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo