Art. 253
Procedura di cessione di beni materiali
In vigore dal 29 ott 2012
Procedura di cessione di beni materiali
( del regolamento finanziario)
La cessione, a titolo oneroso o gratuito, lo scarto, la locazione e la scomparsa in seguito a perdita, furto o altre cause, dei beni inventariati, compresi gli immobili, sono registrati dall’ordinatore con una dichiarazione o un verbale.
La dichiarazione o il verbale constatano in particolare l’eventuale obbligo di sostituzione a carico del funzionario o altro agente dell’Unione o di qualsiasi altra persona.
La disponibilità di beni immobili o di grandi impianti può essere concessa a titolo gratuito mediante contratti ed è oggetto di una comunicazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio in sede di presentazione del progetto di bilancio.
I membri, i funzionari o agenti e ogni altro dipendente delle istituzioni e degli organismi di cui all’ del regolamento finanziario non possono beneficiare dei beni inventariati ceduti a titolo gratuito o scartati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-253