Art. 253 · Procedura di cessione di beni materiali

Art. 253

Procedura di cessione di beni materiali

In vigore dal 29 ott 2012
Procedura di cessione di beni materiali ( del regolamento finanziario) La cessione, a titolo oneroso o gratuito, lo scarto, la locazione e la scomparsa in seguito a perdita, furto o altre cause, dei beni inventariati, compresi gli immobili, sono registrati dall’ordinatore con una dichiarazione o un verbale. La dichiarazione o il verbale constatano in particolare l’eventuale obbligo di sostituzione a carico del funzionario o altro agente dell’Unione o di qualsiasi altra persona. La disponibilità di beni immobili o di grandi impianti può essere concessa a titolo gratuito mediante contratti ed è oggetto di una comunicazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio in sede di presentazione del progetto di bilancio. I membri, i funzionari o agenti e ogni altro dipendente delle istituzioni e degli organismi di cui all’ del regolamento finanziario non possono beneficiare dei beni inventariati ceduti a titolo gratuito o scartati.
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