Art. 252
Procedura di vendita di beni materiali
In vigore dal 29 ott 2012
Procedura di vendita di beni materiali
( del regolamento finanziario)
1. Le vendite di beni materiali sono oggetto di un’adeguata pubblicità locale quando il valore d’acquisto unitario dei beni è pari o superiore a 8 100 EUR. Il periodo compreso tra la data di pubblicazione dell’ultimo avviso e la stipulazione del contratto di vendita è di almeno quattordici giorni di calendario.
Le vendite di cui al primo comma sono oggetto di un avviso di vendita pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quando il valore d’acquisto unitario dei beni è pari o superiore a 391 100 EUR. Può inoltre essere fatta adeguata pubblicità nella stampa degli Stati membri. Il periodo compreso tra la data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la stipulazione del contratto di vendita è di almeno un mese.
2. Le istituzioni e gli organismi di cui all’ del regolamento finanziario possono rinunciare alla pubblicità, quando il suo costo eccede l’utile atteso dell’operazione.
3. Nelle vendite di beni materiali le istituzioni e gli organismi di cui all’ del regolamento finanziario mirano a ottenere in ogni caso il miglior prezzo.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano alle vendite tra le istituzioni dell’Unione e i loro organismi di cui all’ del regolamento finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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