Art. 141

Attività illegali comportanti l’esclusione

In vigore dal 29 ott 2012
Attività illegali comportanti l’esclusione ( del regolamento finanziario) I casi di cui all’, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario comprendono tutte le attività illegali lesive degli interessi finanziari dell’Unione e in particolare: a) i casi di frode di cui all’ della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, stabilita con atto del Consiglio del 26 luglio 1995 (12); b) i casi di corruzione di cui all’ della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità europea o degli Stati membri dell’Unione europea, stabilita con atto del Consiglio del 26 maggio 1997 (13); c) i casi di partecipazione a un’organizzazione criminale ai sensi dell’ della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (14); d) i casi di riciclaggio dei proventi di attività criminose, quale definito all’ della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15); e) i casi di reati terroristici, di reati connessi alle attività terroristiche e di istigazione, concorso, tentativo di commettere tali reati, quali definiti agli della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (16).
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Attività illegali comportanti l’esclusione (Art. 141 Regolamento (UE) 2012/1268) — Testo vigente | Portale Normativo